Tassazione redditi esteri - Archipelago

Association of Italians in The Philippines
Vai ai contenuti
TASSAZIONE REDDITI ESTERI

Il tema della tassazione dei redditi esteri è argomento da sempre oggetto di tematiche alcune volte non proprio chiare e che il nostro Governo affronta con la procedura degli accordi bilaterali. Vediamo a grandi linee di cosa si parla semplificando quando possibile l’argomento.

In questa sede vogliamo porre l’accento su alcuni elementi chiari affinchè sia chiaro di cosa stiamo parlando.

In primo luogo precisiamo che per noi cittadini italiani, si applica il principio della tassazione su base mondiale (detto anche world-wide income taxation principle).

Secondo tale principio sono soggetti a tassazione nel nostro paese tutti i redditi del soggetto, a prescindere dal luogo in cui essi sono stati prodotti: dunque, anche se prodotti all’estero. Per semplificare tutti i redditi sono soggetti a tassazione in Italia sempre e comunque.

In secondo luogo ora sorge il problema di prendere in esame le imposte che il contribuente italiano ha già onorato e quindi versato nel paese ove il reddito è stato prodotto.

Un esempio ci può chiarire il contesto dove ci muoviamo. Un avvocato italiano con studio in Venezia decide di acquistare e mettere a reddito un immobile a Palawan, splendida isola delle Filippine. Come si comporterà una volta che dovrà dichiarare il reddito della locazione percepito nelle Filippini?.

La risposta è semplice quanto articolata: le imposte pagate nel paese estero saranno dedotte dalla somma delle imposte da pagare in Italia nello stesso rapporto del reddito prodotto estero in rapporto al reddito complessivo del contribuente! Complicato? Sembra, non è vero.

Ritorniamo al nostro esempio e vedrete la semplicità! L’avvocato dalla sua attività professionale percepisce in un anno reddito per, supponiamo, 27.000 euro su cui quindi pagherà l’ire (ex irpef) ossia l’imposta sulle persone fisiche (art. 1 dpr 917/1986 e ss.); a questo reddito dovrà sommare il reddito percepito dalla locazione dell’immobile messo a reddito a Palawan, supponiamo 6.000 euro all’anno. Il nostro avvocato quindi ha percepito 33.000 euro in quest’anno ed in Italia pagherà l’ire su questo reddito complessivo!

Ma scusate e le tasse che ha pagato nelle Filippine? Buttate? No. Assolutamente!

Ci viene in aiuto il nostro Legislatore (art. 165 dpr. 917/1986... si sempre la stessa legge) che ci permette di detratte dalle imposte da pagare in Italia le imposte pagate definitivamente nelle Filippine sul reddito dell’affitto.

Bene direte voi che bello pago nelle Filippine e non pago in Italia.

Non è proprio così, infatti il Legislatore ci chiarisce (art. 165 c. 10 dpr. 917/1986) che “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente”.

Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che, tornando all’esempio trattato, il nostro avvocato ha percepito 6.000 euro di reddito estero su 33.000 euro di reddito complessivo annuo, l’imposta pagata nelle Filippine potrà detrarla dall’ire (ex irpef) nella stessa percentuale, ossia il 18,18% e non tutta l’imposta pagata. Lo so ci siete stati male.

Un terzo ed ultimo motivo di interesse per chiudere la questione. Le imposte pagate all’estero il nostro avvocato le può detrarre come abbiamo detto ma ahimè solamente se il Governo Italiano ha concluso un accordo sulla doppia imposizione con il Governo del paese estero dove ha effettuato l’investimento, altrimenti non si potrà detrarre niente di quanto pagato!

Con le Filippine abbiamo concluso per fortuna un accordo sull’argomento il 05/12/1980 ratificato e reso esecutivo grazie alla L. 312/1989.

Il nostro avvocato può stare tranquillo.

Vogliamo precisare che la trattazione qui esposta è oltremodo semplificata ed il nostro Bel Paese è fin troppo ingarbugliato sulla materia fiscale e non solo su quella; pertanto ci sono moltissime sfumature sulla situazione fiscale di ogni uno di noi, che ci obbliga a ricercare per massimizzare il beneficio la nostra particolare e specifica pianificazione fiscale.


Marco Beggin
Dottore Consulente del lavoro.
Torna ai contenuti