PENSIONE INTEGRAZIONE AL MINIMO
La normativa comunitaria (Regolamento CEE n.1247/92), non consente la portabilità all’estero (Paesi UE e SEE) delle sotto notate prestazioni speciali (a carattere non contributivo), le quali sono garantite esclusivamente nel Paese ove sono maturate:
- pensione, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili, sordomuti e ciechi civili;
- pensionesociale e assegno sociale;
- integrazionedell’assegno di invalidità;
- assegnomensile di assistenza personale ai pensionati di inabilità;
- integrazioneal trattamento minimo.
A decorrere dal 1 luglio 1992 l’integrazione al trattamento minimo non vengono pagate ai titolari di pensione, che siano cittadini italiani, svizzeri o di altri Paesi UE e SEE e che risiedano in un Paese membro diverso dall’Italia….[continua]
Cav. Luigi Albano