Pensione integrazione al trattamento minimo - Archipelago

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PENSIONE INTEGRAZIONE AL MINIMO

La normativa comunitaria (Regolamento CEE n.1247/92), non consente la portabilità all’estero (Paesi UE e SEE) delle sotto notate prestazioni speciali (a carattere non contributivo), le quali sono garantite esclusivamente nel Paese ove sono maturate:

  • pensione, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili, sordomuti e ciechi civili;
  • pensionesociale e assegno sociale;
  • integrazionedell’assegno di invalidità;
  • assegnomensile di assistenza personale ai pensionati di inabilità;
  • integrazioneal trattamento minimo.

A decorrere dal 1 luglio 1992 l’integrazione al trattamento minimo non vengono pagate ai titolari di pensione, che siano cittadini italiani, svizzeri o di altri Paesi UE e SEE e che risiedano in un Paese membro diverso dall’Italia….[continua]

Cav. Luigi Albano


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