Sono filippino ma nel mio sangue scorre sangue italiano - Archipelago

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SONO FILIPPINO MA NELLE MIE VENE SCORRE SANGUE ITALIANO

Qualche giorno fa, nel corso di una cena una persona di nazionalità filippina mi pone un quesito; nelle vene di mio nipote corre sangue italiano, posso richiedere il passaporto del vostro splendido paese?

Molti sono i cittadini di origini italiane che anche se non sono nati in Italia e molto spesso non sono a conoscenza della nostra lingua, hanno il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana.

Il vedersi riconosciuto come cittadino italiano è molto importante perché permetterebbe di poter trasmettere la propria cittadinanza agli eventuali figli maggiorenni.

In Italia è vigente ancora il principio dello ius sanguinis, (è un’espressione giuridica di origine latina che indica l’acquisizione della cittadinanza per il fatto di essere nato da un genitore in possesso della stessa cittadinanza).

Tralascio gli altri casi (per residenza o matrimonio, ne parleremo la prossima volta) di acquisizione della cittadinanza  per cercare di rispondere senza dilungarmi in inutili termini tecnici se il giovane in argomento ha diritto o meno ad ottenere il passaporto italiano, ovvero la cittadinanza per nascita  indipendentemente dalla sua età.

Il requisito fondamentale  per ottenere la cittadinanza italiana per nascita è quello di avere un ascendente cittadino italiano, non importa quanto lontano (trisavoli, bisnonni, nonni ecc.), purché questi siano stati in possesso della cittadinanza italiana dopo l’unità d’Italia (1861).
Non è importante che tra l’ascendente e la persona interessata la cittadinanza italiana sia andata persa perché può quasi sempre essere recuperata. A questo punto un avvocato del diavolo potrebbe porgere “spontaneamente”  una domanda: “se ha diritto alla cittadinanza italiana perché il suo antenato era italiano, perché lui non è italiano?”.

In merito bisogna premettere la legge vigente (sulla cittadinanza) è del 1992 ed è quindi, sostanzialmente giovane rispetto a quella precedente che risale al 1912.

In quest’ultima erano presenti rilevanti differenze rispetto all’attuale, come la mancata trasmissione della cittadinanza da parte della donna ai figli e la perdita della cittadinanza da parte di quest’ultima se si fosse maritata con un cittadino non italiano.

Per fortuna entrambe le circostanze citate sono state ritenute incostituzionali con sentenze della Suprema Corte del 1975 e del 1983.

Alla luce di queste sentenze tutti possono avere un ascendente donna che, abbia perso la cittadinanza italiana solo perché si è sposata con cittadino straniero e, comunque, non ha potuto trasmettere la propria cittadinanza ai figli.
Quindi se abbiamo un ascendente cittadino italiano si ha senza ombra di dubbio il diritto ad ottenere il passaporto italiano stando attenti alla procedura che cambia in base alle sottonotate circostanze:

    1. Nel caso in cui perdita della cittadinanza a causa di una legge dichiarata oramai incostituzionale abbia colpito il nostro ascendente precedentemente al 1948 (entrata in vigore della Costituzione italiana) bisognerà rivolgersi al Tribunale Italiano;
    2. Nel caso, in cui lo stesso evento incostituzionale si sia verificato successivamente al 1948 (entrata in vigore della Costituzione), sarà sufficiente rivolgersi al Consolato italiano.

Un’altra situazione potrebbe verificarsi quando un nostro ascendente emigrato  nelle Filippine ha deciso di rinunciare alla cittadinanza italiana (per motivi che non stiamo qui ad esaminare) e in seguito all’entrata invigore della Legge 91/92 decide di recuperarla  (dall’art. 17 della medesima legge).

In tale periodo – in cui questo non era italiano – gli nasce un figlio, può richiedere la cittadinanza italiana per il figlio?

Il figlio essendo nato nel periodo in cui il padre non era cittadino italiano per rinuncia – ovvero in quella finestra tra il 1970 ed il 1992- a rigor di logica non avrebbe  diritto ad essere riconosciuto cittadino italiano.

Ma la soluzione a questa problematica ci viene offerta dall’art. 9 della legge 91/92, il quale prevede per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita (o che è nato nel territorio della Repubblica,  e  in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni) può richiedere la residenza in Italia e dopo tre anni ottenere la cittadinanza italiana.

Cav. Luigi Albano


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