ASSISTENZA CONSOLARE A RICHIESTA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI
L’Ufficio consolare ha il compito di facilitare l’esito positivo della procedura di adozione, richiesta da una coppia di coniugi italiani, residenti in Italia che decide di adottare un bambino di altra nazionalità.
Tale procedura viene esplicata attraverso il controllo e la legalizzazione della documentazione, l’assistenza e ove necessario, l’agevolazione di contatti con le autorità locali del paese dell’adottante.
É insito che sia la procedura di adozione da parte di cittadini italiani residenti in Italia che all’estero è soggetta alla normativa italiana o alla normativa dello stato estero, a seconda che ricorrano o meno determinate condizioni.
Per sapere quale normativa deve essere applicata (quella dello stato di residenza o quella italiana), bisogna fare le seguenti distinzioni:
1. coppia italiana residente all’estero da meno di 2 anni;
2. coppia italiana residente all’estero da oltre 2 anni;
3. coppia mista (italiano-straniero) residente all’estero.
Adozioni coppia italiana residente all’estero da meno di 2 anni
In base a quanto stabilito dall’ articolo 29 bis, comma 2, della legge n. 184/1983 si applica la normativa italiana.
Gli adottanti, pertanto, devono rivolgersi al Tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia o, in mancanza, al Tribunale per i minorenni di Roma, presentando la dichiarazione di disponibilità all’adozione e chiedendo di essere dichiarati idonei all’adozione.
La procedura sarà, quindi, quella ordinaria, disciplinata della legge n. 184/1983 agli articoli 29 e seguenti.
L’articolo 6 della legge n. 184/1983, sancisce che i requisiti per l’adozione internazionale sono i medesimi previsti per l’adozione nazionale di cui i richiedenti devono essere:
• uniti in matrimonioda almeno 3 anni, considerato anche il periodo di convivenza prematrimoniale;
• non deve sussistere separazione personale neppure di fatto;
• devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare;
• minima differenza tra adottante e adottato è di 18 anni;
• massima differenza tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di anni 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Avendo i requisiti di cui sopra, gli aspiranti genitori adottivi devono presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni competente per territorio e chiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
Quindi la dichiarazione va presentata al Tribunale:
- per i minorenni competente per territorio – se risiedono in Italia;
- competente per il distretto in cui hanno la residenza; – se risiedono all’estero;
- competente per il distretto di ultima residenza in Italia,
- per i minorenni di Roma, in mancanza.
Il Tribunale per i minorenni accerta, anche tramite i servizi sociali, l’idoneità dei richiedenti ed emette appunto un “decreto di idoneità”.
Ottenuto il decreto di idoneità, gli aspiranti genitori adottivi, devono conferire incarico (entro 1 anno dalla comunicazione del decreto di idoneità) ad un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali affinché proceda agli adempimenti necessari per l’adozione.
Cav. Luigi Albano